Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare in forma anonima ed aggregata le visite al sito (statistiche)
Go to the content Go to the main menu

Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi

11 August 2026

Con Determinazione Dirigenziale n. 1300/A1821A/2026 della Regione Piemonte, vista la perdurante condizione metereologica di siccità, a far data dal giorno 08.07.2026 è stata dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale.

A tal fine si rende noto che, come previsto dall'art. 10 comma 7 della L.R. n. 15/2018: "Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:
a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio."

E che, come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 15/2018: "1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore competente della Regione Piemonte in materia di incendi boschivi, al cessare delle condizioni metereologiche di rischio.


Attachments

A cura di

Name Description
Description Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina
Person in charge Dott.ssa Munda Fernanda
Staff Salina Fabio
Address Via Santa Maria n. 3
Phone 0324.51805
Fax 0324.575953
EMail municipio@comune.antronaschieranco.vb.it
PEC comune.antronaschieranco.vb@legalmail.it
Opening times
Day Schedule
Da Lunedì a Venerdì 09.30 - 12.00
Il Lunedì e Giovedì 14.30 - 17.00

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri